La legge 18 dicembre 2020 n. 173 approvata il 18 dicembre 2020 (con entrata in vigore il 20 dicembre 2020) finalmente converte il decreto immigrazione di revisione della legge salvini.
La conversione cade durante il mandato da Ministro del Inteno Lamorgese e riguarda la conversione con modificazioni del decreto legge 21 ottobre 2020 n. 130
Il decreto legge in particolare modifica in più punti il Testo Unico Immigrazione (conversione dei permessi di soggiorno, espulsioni, domande reiterate di protezione internazionale, iscrizione anagrafica) ma è un’articolo in particolare che a noi interessa per i procedimenti di concessione o respingimento dello status civitatis disciplinati dalle legge 91 del 1992 (legge di cittadinanza italiana).
L’articolo 4 del decreto legge convertito ai commi da 5 a 7 stabilisce in ventiquattro mesi (2 anni), prorogabili fino a trentasei mesi, (al posto dei 48 mesi di Salvini) il termine massimo per la conclusione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per matrimonio e per residenza.
A tal fine sono state introdotte le modifiche alla legge n. 91 del 1992 in materia di cittadinanza necessarie per l’applicazione delle nuove tempistiche.
Il nuovo articolo 9 ter della legge di cittadinanza
In particolare, il comma 5 sostituisce Particolo 9-ter nella legge n. 91/1992, introdotto dal D.L. n. 113 del 2018 aveva esteso da ventiquattro a quarantotto mesi il termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (art. 5) e per c.d. naturalizzazione (art. 9).
Il termine per la conclusione decorre dalla data di presentazione della istanza.
Con la modifica disposta dalla legge 18 dicembre 2020 n. 173 il termine di definizione di tali procedimenti viene ristabilito in 2 anni (ventiquattro mesi), prorogabili fino ad un massimo di tre anni (trentasei mesi).
Nel testo originario del decreto legge n. 130 del 2020 il termine massimo è ridefinito in trentasei mesi, in luogo degli attuali quarantotto: la Camera dei Deputati ha poi modificato il termineordinario è stato ridotto a ventiquattro mesi, fatta salva la possibilità di proroga fino ad un massimo di trentasei mesi per la conclusione del procedimento.
Cittadinanza per matrimonio e naturalizzazione
E’ utile ricordare che l’acquisto della cittadinanza da parte di stranieri o apolidi chehanno contratto matrimonio con cittadini italiani è disciplinata dagli articoli da 5 a 8 della L. n. 91 del 1992.
Gli stranieri coniugi di cittadini italiani ottengono la cittadinanza, dietro richiesta presentata al prefetto del luogo di residenza dell’interessato, oppure, se residenti all’estero, all’autorità consolare competente, se possono soddisfare, contemporaneamente, le seguenti condizioni:
- residenza legale nel territorio italiano da almeno due anni, successivi al matrimonio, o, in alternativa, per gli stranieri residenti all’estero, il decorso di tre anni dalla data del matrimonio tra lo straniero e il cittadino. I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati dai coniugi;
- persistenza del vincolo matrimoniale;
- insussistenza della separazione legale;
- assenza di condanne penali per i delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato e contro i diritti politici dei cittadini;
- assenza di condanne penali per i delitti non colposi per i quali è prevista una pena edittale non inferiore a tre anni;
- assenza di condanne penali per reati non politici, con pena detentiva superiore a un anno, inflitte da autorità giudiziarie straniere con sentenza riconosciuta in Italia;
insussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
Ai sensi dell’articolo 9 della L. n. 91 del 1992, l’acquisto della cittadinanza può invece avvenire per concessione c.d. della naturalizzazione italiana.
Il periodo di residenza legale in Italia, graduato in funzione dello status degli stranieri richiedenti (normalmente di 10 anni), che costituisce il requisito fondamentale, deve essere ininterrotto eattuale al momento della presentazione dell’istanza per la concessione della cittadinanza.
Non retroattività della modifica
La legge dei 2 anni vale solo per le domande presentate successivamente al 20 dicembre 2020, quindi tutte le pratiche già in corso non sono interessate dalla riforma.
Infatti chiaramente si disciplina la normativa transitoria:
Il comma 6 dispone l’applicazione del nuovo termine di cui all’articolo 9-ter, come riformulato dal comma 5 dell’articolo in esame, solo per le domande di cittadinanza presentate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
L’entrata in vigore come già sopra ricordato è il 20 dicembre 2020, pertanto si applicherà i 2 anni solo da questa data.
Il comma 7 abroga il comma 2 delPart. 14 del D.L. n. 113 del 2018, ai sensi del quale la nuova disciplina dei termini che ora viene modificata trovava applicazione anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del medesimo decreto del 2018.
Cosa vuol dire questo comma 7?
Semplicemente un intervento di coordinamento normativo con la vecchia disciplina di salvini.
Cambierà qualcosa per il requisito della lingua italiana B1?
Purtroppo no, rimane l’obbligo introdotto dall’ex Ministro Salvini di conoscenza della lingua italiana Bl. Sono ovviamente esclusi i possessori del permesso di soggiorno illimitato CE o UE.
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